Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata


Francesco Carelli
Giurisprudenza

Il Tribunale di Roma interviene sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione


Tribunale di Roma, 03 luglio 2024.

Data pubblicazione
21 luglio 2024

Scarica PDF

Giurisprudenza

TORNA INDIETRO

Tribunale di Roma, 03 luglio 2024. Pres. Rel. Cardinali.

Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione – Natura liquidatoria - Ammissibilità

Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione – Liquidatorio – Soddisfo minimo per i creditori - Esclusione

Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione – Liquidatorio - Soddisfo dei creditori - Percentuale irrisoria – Mancanza di causa concreta del Piano – Esclusione – Comparazione con lo scenario della liquidazione giudiziale – Necessità – Valutazione di convenienza riservata ai creditori

Il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (c.d. PRO) non è incompatibile con un piano di natura meramente liquidatoria, atteso l’espresso richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 64 bis CCI al disposto dell’art. 84, comma 8, CCII, che si riferisce esclusivamente al concordato di natura liquidatoria, e al disposto del primo comma dell’art. 87 CCII, che si riferisce al contenuto del piano sia cha abbia natura liquidatoria sia che sia fondato sulla continuità, e, alla lett. d) prevede che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti possa essere perseguita con “qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni...” oltre che dall’assenza di qualsiasi previsione che limiti l’applicazione del piano omologato alle sole ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia perseguita attraverso la continuità dell’attività di impresa. 

Considerato che fra le norme richiamate dall’ultimo comma dell’art. 64 bis CCII non vi è il quarto comma dell’art. 84 CCII, richiamato solo per l’applicazione dell’ottavo comma, sembra potersi escludere che il piano sia vincolato al soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura minima del 20% e all’apporto di finanza esterna che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile.

La previsione di una soddisfazione dei creditori chirografari variabile a seconda dei diversi scenari prospettati e comunque nella misura minima dello 0,8%, superiore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e comunque oggettivamente apprezzabile e non meramente simbolica, salva la valutazione della convenienza della proposta riservata ai creditori, appare sufficiente ad assicurare la validità della causa sottesa alla proposta.

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini

Leggi la decisione