Tribunale di Pavia, 08 luglio 2024, n. 0. Pres. Delegato Rizzi.
L’articolo 25 sexies CCII dispone che il concordato semplificato debba essere presentato entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8, CCII a pena di decadenza. Il termine è perentorio e non ordinatorio, posto che il legislatore introduce un modello accelerato per la composizione della crisi che deve essere realizzato, senza indugio, come prescrive l’articolo 2086 c.c., rimarcato in seno all’art. 4, comma 2 , lett. b) del CCII. Pur ammessa la modifica della domanda originaria, l’inoltro del ricorso modificativo deve avvenire nel pieno rispetto del termine dei sessanta giorni previsti dal procedimento concorsuale, cosi come dettati dall’art. 25 sexies CCII.
Il mancato integrale e tempestivo deposito dei documenti obbligatori previsti dall’art. 39 CCII, determina l’impossibilità dei creditori concorsuali di effettuare un approfondito esame della situazione economico-finanziaria della ricorrente ai fini dell’assunzione delle proprie rispettive determinazioni in ordine al concordato.
Il piano di concordato semplificato deve considerarsi in linea di principio inattuabile qualora non vi sia l’appostazione di un congruo fondo rischi ed oneri, giacché tale lacuna rende improbabile il rispetto delle pur minime percentuali di soddisfacimento prospettate.
Segnalazione dell'Avv. Alessandro Nostro
Abstract:
Sommario: