Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata


Francesco Carelli
Giurisprudenza

Appello L’Aquila sulla solidarietà fra cedente e cessionario dell'azienda ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.


Corte d'Appello di L'Aquila, 31 maggio 2024.

Data pubblicazione
08 settembre 2024

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Giurisprudenza

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Corte d'Appello di L'Aquila, 31 maggio 2024. Pres. Fabrizio. Rel. Filocamo.

Azienda – Cessione – Responsabilità per debiti del cessionario

La decisione in rassegna si colloca nel solco del recente orientamento di Cass. 10 dicembre 2019, n. 32134 secondo cui “In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario - fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori – deve essere applicato considerando la "finalità di protezione" della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore”; decisione assunta con riferimento ad un caso in cui la cessione dell'azienda “era avvenuta in favore di società di nuova costituzione, con la stessa compagine sociale, per l'esercizio della medesima attività e con trasferimento della clientela” ed “era stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito”. 

Nello stesso senso si sono espressi il Tribunale della imprese di Torino con decisione del 1 aprile 2022, ove si afferma che “In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall’art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori – deve essere applicato considerando la “finalità di protezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore” e Tribunale delle imprese di Milano in data 22 febbraio 2022, secondo cui “La responsabilità solidale tra cedente e cessionario dell’azienda prevista dall’art. 2560, co. 2 c.c. può essere applicata estensivamente, con finalità di protezione del creditore, solo nella particolare ipotesi in cui la cessione d’azienda sia stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo e precludere al creditore il soddisfacimento del proprio diritto.”.  

Nel caso di specie, la Corte d’Appello afferma quanto segue: “Ove si accerti che la cessione d’azienda (per la sostanziale coincidenza soggettiva dei soci e degli amministratori della cedente e della cessionaria) sia stata in realtà funzionale esclusivamente ad una prosecuzione della medesima attività da parte di un soggetto solo formalmente diverso, con espressa esclusione della sua responsabilità rispetto a debiti – dei quali gli organi della cessionaria erano a conoscenza e che è del tutto verosimile dovessero comunque risultare dai libri contabili obbligatori ove regolarmente tenuti - destinati (nelle intenzioni delle parti della cessione) a rimanere inadempiuti a seguito della estinzione della società cedente (ormai privata di qualsiasi consistenza aziendale), deve constatarsi che il complessivo quadro probatorio impone di ritenere, pur in assenza dei libri contabili obbligatori della cedente (la cui produzione o acquisizione sarebbe difficilmente pretendibile da parte della creditrice), comunque fornita la prova presuntiva delle condizioni di operatività della  responsabilità della cessionaria (prevista come regola generale dal primo comma dell’art. 2560 c.c.) ed insussistenti le ragioni di tutela dell’affidamento di quest’ultima (cui risponde la regola eccezionale posta dal secondo comma della norma), soggettivamente solo formalmente distinta dalla cedente. 

Segnalazione e abstract a cura del Prof. Avv. Giustino Di Cecco

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