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Giurisprudenza

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Giurisprudenza

Conferma dell’omologazione e prevalenza dell’interesse generale di creditori e lavoratori: la prima applicazione


Corte d'Appello di Trento, 08 ottobre 2024.

Data pubblicazione
16 ottobre 2024

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Corte d'Appello di Trento, 08 ottobre 2024. Pres. Guzzo. Rel. Tulumello.

Con riguardo al trattamento di un contratto di leasing nel piano di concordato preventivo, i giudici trentini (chiamati ad affrontare le numerose, ulteriori, questioni di cui alla sentenza qui pubblicata) affermano che né dagli articoli 97 e 94 bis e “neppure da altre disposizioni del codice della crisi può desumersi che sia concessa al debitore la facoltà di apportare modifiche unilaterali, e quindi in assenza del consenso della controparte, alle condizioni dei contratti pendenti ritenuti funzionali alla continuazione dell’attività aziendale. Deve quindi concludersi che la modifica unilaterale delle obbligazioni gravanti sull'utilizzatore, sulla base del quale è stato "rimodulato" il credito del leasing sino alla scadenza del rapporto, che prescinde dalla rinegoziazione di tali condizioni (negata dalla controparte) si pone in violazione del canone della autonomia e libertà negoziale di cui all'art 1322 c.c., senza che sia rinvenibile nella disciplina concorsuale alcuna norma o principio che legittimi una deroga”.

Il caso in esame si segnala anche e soprattutto per essere, a quanto consta, la prima applicazione dell’art. 53, c. 5 bis, CCII. E in proposito la Corte ha ravvisato “la sussistenza dell'interesse generale dei lavoratori e dei creditori: per quanto riguarda i primi va evidenziata la pendenza di un certo numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come indicato nella proposta e meglio esplicato nell'allegato alla memoria di intervento; ed al contempo che, in ragione dello svolgimento dell'attività alberghiera su base stagionale, la pianta organica prevede inoltre innumerevoli posizioni destinate ad essere coperte con contratti a tempo determinato relativi a varie mansioni . Parimenti, va valorizzata la circostanza che la realizzazione del piano con continuità diretta consente all'azienda di mantenere plurimi rapporti commerciali, ad esempio di fornitura, con effetti positivi anche sulla economia della comunità. In un giudizio di bilanciamento fra tali interessi e quelli dei reclamanti, nei cui confronti il piano concordatario ha previsto una illegittima lesione dei diritti che hanno fonte nel contratto, reputato l'interesse generale e dei lavoratori come prevalente, va confermata ai sensi dell'art 53 co VCCII la sentenza di omologazione”.

Quanto infine al profilo del pregiudizio ipoteticamente patito dalla società di leasing, secondo la Corte “al fine di una compiuta individuazione degli elementi utili alla liquidazione del danno appare opportuno instaurare il contraddittorio fra le parti, e per l'effetto la causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza”.

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