Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Ordine all'INPS di rilascio del DURC


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Giurisprudenza

Ordine all'INPS di rilascio del DURC


Tribunale di Vicenza, 11 ottobre 2024.

Data pubblicazione
17 ottobre 2024

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Tribunale di Vicenza, 11 ottobre 2024. Giudice Saltarelli.

Anche in pendenza di una procedura di concordato preventivo in continuità, la quale prevede il soddisfacimento parziale del credito previdenziale, deve essere accolta la domanda rivolta al Tribunale ex art. 54, co. 1, CCII di emissione di una misura cautelare con cui si ordini (e non solo si accerti il diritto della società ricorrente a conseguirne la trasmissione) il rilascio del DURC da parte dell’Inps, alla data della presentazione della domanda di accesso a quella procedura e anche per il periodo successivo.

È quanto emerge dal provvedimento cautelare, emesso inaudita altera parte, dal Tribunale di Vicenza su specifica istanza ex articolo 54, co 1, CCII presentata dalla società ricorrente; in particolare il Giudice, oltre ad aver esplicitamente ritenuto che la preventiva convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, ha implicitamente affermato, sulla scorta delle argomentazioni spese dalla ricorrente, la sussistenza dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sia perché il mancato rilascio impedirebbe alla società ricorrente, in concreto, di perseguire la continuità aziendale, ragion per cui ha adito lo strumento di regolazione, sia perché con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

In ogni caso, i debiti sorti prima dell'apertura della procedura non sono mai eseguibili al di fuori del concorso, dunque dal mancato pagamento di essi non può conseguire un effetto di tipo sanzionatorio, neppure in tema di mancato rilascio del DURC, con applicazione del disposto normativo di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b) del DM 30 gennaio 2015.

Segnalazione dell’Avv. Alessia Schiavo

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