Tribunale di Vicenza, 24 ottobre 2024, n. 0. Pres. Limitone. Est. Saltarelli.
Concordato preventivo - Nullità del mutuo erogato a soggetto insolvente in assenza di concrete prospettive di risanamento - Ricorso abusivo al credito - Sussistenza - Condizioni di ammissibilità del ricorso - Misure protettive - Misure cautelari - Divieto di escussione della garanzia statale - Ammissibilità - Condizioni
In linea generale, in una procedura di concordato preventivo, se si afferma la nullità del mutuo concesso per ricorso abusivo al credito (reato a concorso necessario), perché la banca ha prestato il denaro ad un soggetto insolvente senza prospettive di risanamento o senza aver svolto un’adeguata istruttoria, come previsto dalle norme sulla vigilanza prudenziale in ossequio ai principi di sana e prudente gestione del credito, la circostanza deve risultare dal ricorso e, in caso di omissione, deve essere fatta risaltare dal Commissario giudiziale ex art. 106 CCII, ridondando innanzitutto sotto il profilo della stessa ammissibilità del concordato.
Pertanto, la società ricorrente che volesse ottenere in via cautelare l’inibitoria rivolta alle banche di attivare o coltivare la garanzia statale, dovrebbe:
1) evidenziare nel ricorso che è stato commesso il reato, altrimenti, ove ciò emerga dalla relazione del C.G., si dovrà aprire una procedura ex art. 106 CCII (per l’ammissibilità del concordato);
2) aver mutato l’organo amministrativo responsabile del reato (per le ragioni di cui sub 3);
3) prospettare di voler svolgere l’azione di responsabilità per aggravamento del passivo nei confronti del predetto organo amministrativo;
4) prospettare di voler svolgere l’azione civile nei confronti degli Istituti di credito (con chiamata in causa del Garante pubblico) per la declaratoria di nullità del mutuo e per il risarcimento dei danni conseguenti all’aggravamento del dissesto (per la strumentalità della cautela);
5) chiedere e ottenere analoga cautela nel giudizio civile, prima della data fissata per il voto, che avrà effetto per il post-omologazione del concordato, per realizzare così tra la cautela concorsuale e quella civilistica una saldatura, che sola giustifica la prima sotto il profilo dell’utilità (la mancanza di stabilità della stessa post-omologa la renderebbe infatti inutile, perché verrebbe meno la cristallizzazione del passivo cui essa tende, che dipende a sua volta dagli esiti cautelati del giudizio civile);
6) comunque aver disposto un accantonamento congruo (nei termini previsti dall’art. 87, co. 1, lett. p-bis, CCII) per il caso di sconfitta nella causa civile e mancata declaratoria della nullità del mutuo, cui seguirebbero l’escussione della garanzia con la legittima rivalsa del Garante pubblico;
7) prospettare ai creditori
chirografari un worst case, in cui
l’accantonamento non verrà ripartito, e un best
case, in cui anche l’accantonamento verrà ripartito a causa vinta,
migliorando le prospettive di voto proprio a seguito dell’avvenuta concessione
della misura cautelare sia da parte del giudice del concorso sia da parte del
giudice civile, che hanno esaminato favorevolmente il fumus boni iuris inerente all’invalidità del mutuo.
Abstract:
Sommario: