Tribunale di Milano, 22 luglio 2021, n. 0. Pres. relatore Macchi.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Milano afferma, correttamente, che ai fini dei pagamenti nei 120 giorni dall’omologazione non occorrono giacenze di cassa corrispondenti, bastando la capienza prospettica in base alle linee di credito e ai flussi attesi (“L’esperto attesta che, considerato l’ammontare delle linee di credito per cassa e per anticipo fatture concesse dagli istituiti finanziatori in base al piano e considerati i flussi di cassa attesi dal piano medesimo, la società disporrà delle risorse per adempiere regolarmente ai pagamenti nel rispetto dei termini previsti dall’art. 182 bis, comma i l.f.”).
Segnalazione del dott. Riccardo Bonivento