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Giurisprudenza

Gravi irregolarità gestorie: difetto del requisito di attualità, finalità strumentali e limiti della censura di inadeguatezza degli assetti


Tribunale di Brescia, 23 ottobre 2024.

Data pubblicazione
07 novembre 2024

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Tribunale di Brescia, 23 ottobre 2024. Pres. Del Porto. Rel. Castellani.

Il Tribunale di Brescia ha affermato che nel caso di specie “la censura risulta, in primo luogo, carente del requisito dell’attualità, essendo pacifico, in quanto allegato dalla stessa ricorrente, che ciò che viene imputato all’attuale organo gestorio è di aver protratto una struttura deficitaria sul piano organizzativo, amministrativo e contabile. Come, tuttavia, legittimamente eccepito dal resistente, la notifica del ricorso è pervenuta a soli due mesi dall’assunzione della carica di a.u., tempo all’evidenza incompatibile con la realistica possibilità di mutare assetti consolidati da oltre un trentennio e mai prima d’ora censurati dalla ricorrente, controllata, lo si ricorda, dallo stesso ricorrente, che con il fratello e il padre ha condiviso, quantomeno dal 2012, la funzione gestoria quale consigliere delegato. L’intempestività della denuncia pare, ancora una volta, svelare le reali motivazioni alla base dell’iniziativa giudiziale, che, appigliandosi a pretese carenze gestorie (significativamente emerse solo a seguito dell’esclusione dall’organo amministrativo), appaiono strumentali a rivendicazioni del tutto avulse dalla funzione che l’ordinamento riconosce all’art. 2409 c.c.”.


Secondo il Tribunale, poi, “è fondamentale rilevare, da un lato, che la formula adottata dal legislatore è volutamente elastica, la nozione di adeguatezza dovendo adattarsi alla specifica natura della realtà aziendale oggetto di valutazione, d’altro lato che giammai la censura di inadeguatezza può spingersi sino a sindacare scelte di merito che non si appalesino tali da impedire l’agire razionale e informato da parte dell’amministratore”.


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