Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Crediti postergati e compensazione: le conclusioni del Procuratore De Matteis.


* * *
Giurisprudenza

Requisiti di autorizzabilità di finanziamento prededucibile e funzionalità al risanamento


Tribunale di Brescia, 30 ottobre 2024.

Data pubblicazione
10 novembre 2024

Scarica PDF

Giurisprudenza

TORNA INDIETRO

Tribunale di Brescia, 30 ottobre 2024. Giudice Pernigotto.

Con riferimento a un’istanza ex art. 22 CCII per ottenere l’autorizzazione a contrarre un finanziamento in prededuzione, il Tribunale di Brescia osserva giustamente che “la verifica delle positive potenzialità del progetto di piano di risanamento elaborato da parte dell’imprenditore il quale avuto accesso alla composizione negoziata formuli altresì un’istanza ai sensi dell’art. 22 CCII costituisce, all’evidenza, un requisito implicito per l’autorizzazione giudiziale degli atti ivi indicati. L’intervento giudiziale contemplato all’art. 22 CCII è evidentemente mirato a garantire all’imprenditore una serie di facilitazioni sul versante dell’ottenimento di nuova finanza ovvero del reperimento di acquirenti della propria azienda o di rami di essa allo scopo di promuovere il buon esito della composizione negoziata, al cui interno detto intervento è destinato a collocarsi. Questo, tanto più qualora come nel caso di specie l’istanza autorizzativa sia depositata quando la composizione negoziata si trova ormai in stato assai avanzato (si rammenti che l’esperto negoziatore opera in regime “di proroga” sin dal 7.7.2024 e che già in data 6.8.2024 i creditori finanziari coinvolti nelle trattative hanno sottoscritto un accordo in esecuzione di piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII)”.

Nel merito, il Tribunale conclude, all’esito del procedimento, che “il progetto di risanamento elaborato appare potenzialmente capace di produrre il risanamento dell’impresa. Dalla disamina delle tabelle prospettiche di parte ricorrente, infatti, emerge che il piano industriale da quest’ultima elaborato dovrebbe generare già nel corso del 2025 un EBITDA positivo oltreché nel corso degli anni 2028/2029 una positività crescente anche sul versante del patrimonio netto. Del resto lo stesso ausiliario nominato, per mezzo della propria integrazione dimessa in data odierna, ha confermato “che il ripristino del patrimonio netto si avrà solo dal 2028” e dunque in ogni caso in arco di piano, fermo che lo stesso (così come del resto lo stesso esperto negoziatore) ha altresì sottoposto ad autonoma verifica (anche sul versante della prova di sensitività) l’attestazione redatta dal professionista nominato da parte ricorrente ai sensi dell’art. 56, c. 3, CCII”.

Quanto poi alle condizioni espressamente contemplate dall’art. 22, c. I, CCII, il Tribunale afferma che “la contrazione del finanziamento al quale si riferisce l’autorizzazione richiesta è funzionale alla continuità aziendale. Sul punto, peraltro, ritiene questo giudice di dover precisare che, trattandosi di autorizzazione formulata nell’ambito di un percorso di composizione negoziata, affinché sussista il vincolo di funzionalità in esame non basta che il finanziamento risulti strumentale alla mera continuità dell’attività di impresa svolta da parte istante ma occorre altresì che esso sia strumentale al perseguimento della finalità propria della composizione negoziata, ovverosia al risanamento dell’impresa. Del resto, se il riconoscimento del carattere prededucibile del finanziamento vuole costituire un’assicurazione per il soggetto finanziatore il quale decide di sostenere l’imprenditore che versando in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario accede alla composizione negoziata allo scopo di riacquistare una condizione di equilibrio, esso pare dover essere garantito soltanto qualora l’attività a sostegno della quale è promossa l’autorizzazione ex art. 22 CCII appare strumentale a perseguire detto risultato”.