Tribunale di Catanzaro, 16 ottobre 2024, n. 0. Pres. Garofalo. Rel. Rinaldi.
Opposizione allo stato passivo - Prova del rapporto di subordinazione - Amministratore di fatto
Abstract:
Sommario:
Nell’opposizione allo stato passivo, in applicazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all’opponente che voglia far valere in giudizio diritti connessi all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato provare la sussistenza della subordinazione, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, salva l’operatività del principio di non contestazione.
Nel caso in cui il curatore eccepisca la qualifica di amministratore di fatto della società fallita in capo al creditore che propone domanda di ammissione al passivo spetta, dunque, a quest’ultimo la prova del rapporto di subordinazione e l’effettiva soggezione del lavoratore al potere datoriale dell’amministratrice di diritto.
[Nel caso di specie le stesse deleghe attribuite formalmente all’opponente nonché la peculiare struttura della società, nella quale l’opponente rivestiva il ruolo di socio dominante, ed i rapporti familiari con l’amministratore (figlia dell’amministratrice) hanno indotto il Tribunale a ritenere meramente formale l’affermata qualifica di direttore attribuita alla ricorrente dovendosi, di contro, affermare l’insussistenza di un qualsivoglia rapporto di subordinazione in capo alla stessa rispetto alla madre-amministratrice.]