Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Concessione inaudita altera parte di misure cautelari allo scadere di quelle protettive


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Giurisprudenza

Bancarotta documentale, azione di responsabilità, interruzione della prescrizione e liquidazione equitativa del danno


Tribunale di Napoli, 04 gennaio 2025.

Data pubblicazione
09 gennaio 2025

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Giurisprudenza

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Tribunale di Napoli, 04 gennaio 2025. Pres. Pica. Rel. Minucci.

Fallimento – Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. – Caratteristiche.

Fallimento – Bancarotta – Processo penale – Costituzione parte civile – Interruzione prescrizione azione civile - Sussistenza.

Fallimento – Amministratore di fatto – Responsabilità - Sussistenza. 

Fallimento – Bancarotta documentale - Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. –– Liquidazione danno – Sbilancio fallimentare - Sussistenza.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. con conseguente possibilità per il curatore medesimo di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni sul piano del riparto dell’onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.) ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali (cfr. Cass., 25 maggio 2005, n. 11018 e Cass., 29 settembre 2016, n. 19340).

La condanna inflitta in sede penale per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale comporta l’applicazione dell’art. 2947 comma 3 c.c., secondo il quale “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all’azione civile”. Inoltre, la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (cfr. Cass Sez. 3, Sentenza n. 26887 del 10/11/2008).

L’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell’ambito sociale, un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567\2017). Nel caso in esame, in sede penale è stato irrevocabilmente accertato il ruolo decisionale ed operativo di primo piano svolto all’interno della società dall’amministratore di fatto sino alla data del fallimento.

La liquidazione equitativa del danno corrispondente allo sbilancio fallimentare non assume connotati sanzionatori laddove, come nel caso di specie, non vi è alternativa alla dimostrazione del nesso causale e del danno cagionato il cui onere probatorio è divenuto impossibile per la curatela a fronte di scelte gestionali funzionali ad impedire di risalire alle vicende economiche e finanziarie che hanno anticipato la dichiarazione di fallimento.

Segnalazione dell'Avv. Luca Caravella

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