Corte d'Appello di Ancona, 17 gennaio 2025, n. 0. Pres. rel. Gianfelice.
La Corte d’Appello di Ancona, con questa articolata pronuncia (resa a margine di una vicenda di rilevanza locale ma caratterizzata da sovraesposizione mediatica), spiega perché, nel caso di specie, la liquidazione giudiziale è da considerarsi successiva alla liquidazione coatta e che a quest’ultima va quindi data la precedenza.
I giudici marchigiani rilevano che, “in base alla lettera dell’art. 2545 terdecies comma 2 c.c., occorre determinare quando viene ad esistenza il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e quando viene ad esistenza la dichiarazione di fallimento, non stabilendo la norma alcuna priorità diversa da quella temporale.
Sul punto, erra la Curatela quando fa coincidere la data di emissione del decreto ministeriale con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, interpretando l’avverbio ovvero nel senso di id est ossia, invece che come congiunzione disgiuntiva semplice; la pubblicazione in gazzetta ufficiale è infatti adempimento ulteriore rispetto alla emissione del provvedimento amministrativo, connesso alle esigenze di pubblicità notizia nei confronti dei terzi Al contrario, ritiene la Corte distrettuale che il decreto ministeriale sia venuto ad esistenza, con piena efficacia, dalla data di sottoscrizione, ravvisandosi specifico argomento normativo nell’art. 303 CCII, che fa decorrere dalla “data del provvedimento che ordina la liquidazione” l’applicabilità degli artt. 142, 144, 145, 146, 147 CCII e la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo.
Va poi osservato che secondo Corte Cost. sent. n. 337/1998 Il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza, solo con la sua "esteriorizzazione" che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo; secondo Cass. Civ. sentenza n. 12268/2024 elemento dirimente, per stabile quale delle due procedure debba prevalere sull'altra, non è rappresentato dal momento della presentazione delle rispettive domande di accesso alle procedure (quella amministrativa e quella giudiziale volta alla declaratoria di fallimento), quanto piuttosto dal successivo provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di dichiarazione di fallimento”.
Ciò posto, la Corte ha ritenuto che “il decreto ministeriale n. 151 sia venuto ad esistenza nel momento stesso della sua adozione da parte della competente autorità amministrativa, ossia alle ore 10:20 del 25.10.2024, momento della firma digitale dell’atto da parte del Ministro Urso, riconoscendo all’adempimento della pubblicazione in gazzetta ufficiale mera funzione di pubblicità notizia”.
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