Recensione

Si è spento Giuseppe Niccolini


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Giurisprudenza

Concordato preventivo inammissibile e istanza di fallimento del p.m.: il caso Porto di Imperia


Cassazione civile, sez. I, 17 maggio 2021, n. 13212.

Data pubblicazione
08 settembre 2021

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Cassazione civile, sez. I, 17 maggio 2021, n. 13212. Pres. Cristiano. Rel. Amatore.

La Cassazione, ribaltando la decisione della Corte d'Appello di Genova, conferma il fallimento della Porto di Imperia SpA, dichiarato diversi anni fa dal Tribunale di Imperia su istanza del p.m., previa declaratoria di inammissibilità del concordato.

I supremi giudici ribadiscono il principio in base al quale nel concordato preventivo il p.m., notiziato della domanda di concordato, partecipa al procedimento attraverso il deposito di note autorizzate ovvero presenziando in udienza, inclusa quella fissata ai fini della dichiarazione di inammissibilità della domanda o della revoca della procedura ex art. 173 l. fall. In quella sede formula le proprie conclusioni orali, che possono includere la richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione dell'insolvenza di cui il p.m. sia venuto a conoscenza per effetto della partecipazione alla procedura, "senza che vi sia la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore, in vista di un'udienza ex art. 15 l. fall.", ovvero che il decreto di convocazione delle parti del g.d. contenga una specificazione indicazione circa la possibilità che, all'esito dell'udienza, venga dichiarato il fallimento, atteso che detta possibilità è espressamente prevista dall'art. 173, comma 2, l. fall.

La Suprema Corte ha altresì riaffermato l'orientamento secondo cui la pendenza della domanda di concordato preventivo impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi delle circostanze previste dagli artt. 162, 173, 179 e 180, senza peraltro rendere improcedibile (nè consentire la sospensione) del procedimento per la dichiarazione di fallimento avviato su impulso del creditore o del p.m.