Tribunale di Torino, 09 agosto 2024, n. 0. Pres. Rel. Astuni.
Corte d’Appello di Torino, 03 dicembre 2024. Pres. Est. Ratti.
Nel caso di specie è stato chiesto “accertarsi l’esistenza di una società di fatto tra Ica s.r.l. e HICA s.n.c., a motivo della perfetta identità dei soci e della sede sociale e dell’apporto da parte di entrambe le società di beni strumentali all’esercizio dell’impresa. In via consequenziale, il curatore ha chiesto accertarsi l’insolvenza della società di fatto tra ICA s.r.l. e HICA s.n.c., con conseguente apertura della liquidazione giudiziale per la società di fatto, per HICA s.n.c. e per i soci illimitatamente responsabili di quest’ultima”.
Il Tribunale afferma che “primario indice di esistenza della società di fatto, oltre alla sostanziale identità delle due compagini sociali e all’identità della sede legale risultante da Registro delle imprese (come da visure in atti), è la comune destinazione dei patrimoni di ICA s.r.l. e HICA s.n.c. all’esercizio di un’unica impresa, senza che tale comune destinazione trovi causa – come è tesi dei convenuti – in un contratto di scambio, quale affitto di ramo di azienda”. “In punto insolvenza - prosegue il Tribunale - deve considerarsi specificamente l’insolvenza riferibile alla società di fatto, quale soggetto imprenditore a titolo principale e non quella del socio, che è sottoposto a fallimento (art. 147 l.f.) e oggi a liquidazione giudiziale (art. 256 CCII), in dipendenza ed estensione dell’insolvenza dell’imprenditore”.
Per quanto concerne infine i limiti dimensionali, il Tribunale afferma correttamente che, “come l’insolvenza, anche i limiti difensionali devono essere verificati con riguardo al soggetto imprenditore a cui è riferita la procedura liquidatoria principale (la società di fatto) e non al socio illimitatamente responsabile, che è sottoposto a procedura liquidatoria in via di estensione. Degno di nota è che, nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi, anche la liquidazione controllata della “impresa minore” conosce oggi (art. 270 comma 1 CCII) per invio all’art. 256 CCII una disciplina identica dell’estensione della liquidazione dalla società al socio illimitatamente responsabile. La procedura aperta in estensione è nondimeno omogenea a quella principale, come risulta dai ripetuti riferimenti nell’art. 256 alla liquidazione giudiziale del socio (commi 1 e 4 in particolare). Ciò vale a ribadire il principio, non controverso con riguardo all’art. 147 l.f., che i limiti dimensionali dovessero verificarsi con riguardo al solo imprenditore fallibile in via principale”. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza qui parimenti pubblicata.
Segnalazione dell’Avv. Nicola Bottero, abstract a cura del Prof. Stefano Ambrosini.
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