Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

La “variabile fiscale” nella crisi d’impresa


Giulio Andreani
Giurisprudenza

Mutuo, costituzione delle somme a garanzia e titolo esecutivo: la decisione delle Sezioni Unite.


Cassazione, Sez. Un. Civ., 06 marzo 2025, n. 5968.

Data pubblicazione
06 marzo 2025

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Cassazione, Sez. Un. Civ., 06 marzo 2025, n. 5968. Pres. D'Ascola. Rel. De Stefano.

Contratto di mutuo - Titolo esecutivo - Somma mutuata nella disponibilità del cliente

Principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione:

"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto."

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