Tribunale di Perugia, 11 marzo 2025, n. 0. Giudice Monaldi.
Composizione Negoziata – Cessione dell’azienda ex art. 22 CCII – Procedura competitiva - Unica offerta inferiore al prezzo base d’asta – Inidoneità a garantire il risanamento – Autorizzazione - Ammissibilità
In sede di istanza alla cessione d’azienda ex art. 22 CCII, nell’ambito della Composizione Negoziata, il Tribunale può autorizzare il trasferimento a soggetto terzo - diretto a consentire la prosecuzione dell’attività di impresa, altrimenti destinata ad interrompersi – ogni qualvolta consenta di evitare la disgregazione dei valori aziendali e, soprattutto, di preservare i livelli occupazionali, seppure detto trasferimento, autonomamente, sia valutato dall’Esperto come non sufficiente a garantire il risanamento (nella spese, dovendosi considerare le ricadute del contenzioso pendente con l’INPS, ancora non definito e altre assunzioni contenute nel piano).
[Fattispecie di società cooperativa, con oltre 500 dipendenti, autorizzata a cedere l’azienda all’unico offerente acquisito all’esito della procedura competitiva, a prezzo sensibilmente inferiore al prezzo base d’asta, inidoneo a sorreggere con certezza il piano di risanamento predisposto]
Segnalazione e abstract dell’avv. Astorre Mancini
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