Cassazione civile sez. I, 23 luglio 2021, n. 21190. Pres. CRISTIANO, Rel. DOLMETTA.
Abstract:
Sommario:
Con una recente pronuncia la Suprema Corte torna sul tema dello scrutinio del tribunale (e a valle dei creditori) in ordine al contenuto del piano concordatario. Nella parte motiva della decisione si legge testualmente che “funzione del piano è di fornire uno strumento per potere valutare l'attendibilità e praticabilità della proposta, che viene formulata dal debitore: così da parte dei creditori, come pure, e prima ancora, da parte del tribunale (...). Posta questa premessa, non può essere dunque dubbio che - nel contesto del tema delle "modalità dell'adempimento" - rilievo primario venga ad assumere non già il punto dell'esecuzione della prestazione in quanto tale, bensì quello attinente ai passaggi per mezzo dei quali la prestazione può diventare concretamente fattibile”.