Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

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Giurisprudenza

Misure cautelari e inibitoria
all’escussione della garanzia MCC


Tribunale di Pordenone, 26 febbraio 2025.

Data pubblicazione
02 aprile 2025

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Giurisprudenza

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Tribunale di Pordenone, 26 febbraio 2025. Giudice Tesco.

Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Pordenone, discostandosi dagli ormai noti e consolidati orientamenti di merito sul punto, ha rigettato la richiesta di misura cautelare di sospensione dell’escussione del Medio Credito Centrale (il Fondo di garanzia) avanzata dalla ricorrente nell’ambito del percorso di composizione negoziata della crisi.

Il provvedimento è stato emesso a seguito del ricorso della società istante col quale veniva manifestata la necessità e l’urgenza – previa conferma delle misure protettive – di adottare determinate misure cautelari volte, nello specifico, a inibire agli istituti finanziari l’escussione delle garanzie sussistenti a favore degli stessi, particolarmente quelle statali; in quanto l’avvio e il proseguimento dell’escussione delle garanzie suddette avrebbe compromesso la graduatoria dei creditori in essere, con ciò pregiudicando il piano di risanamento e il buon esito delle trattative.

Sul punto il Tribunale di Pordenone - in aperto contrasto con l’orientamento di merito maggioritario formatosi sul tema che, di converso, ritiene integrato il requisito del periculum proprio a causa del rischio che la società, per effetto dell’escussione del garante, si trovi costretta a considerare un diverso e antergato privilegio – ha statuito che costituisce precipuo obbligo della fase delle trattative valorizzare il credito del ceto bancario assistito da garanzia pubblica come ab origine assistito da privilegio ex art. 9, co. 5 d. lgs. 123/1998, ancorchè condizionato al verificarsi dell’evento inadempitivo da parte del debitore; conseguentemente si renderà opportuno/ necessario prevedere apposito fondo rischi per l’ipotesi di trasformazione di buona parte del credito bancario chirografario in credito privilegiato generale, in modo da chiarire la percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari in entrambi gli scenari.

Il Giudice pordenonese ha ritenuto di discostarsi dagli esiti cui la giurisprudenza di merito è pervenuta negli ultimi tempi (ex multis, Trib. Milano, 4 settembre 2024; Trib. Salerno, 22 febbraio 2024; Trib. Gorizia, 19 marzo 2024) essendo, ad avviso dello stesso, il procedimento di erogazione del contributo che integra il privilegio e non la revoca della garanzia (determinata dall’inadempimento della società alle obbligazioni contratte con l’istituto finanziatore), la quale ultima ha la sola funzione di rendere esigibile il credito statale e premettere l’avvio delle azioni di recupero.

L’andamento e il buon esito delle trattative, ritiene il Tribunale, non possono prescindere dal diversificare ab origine i crediti chirografari assistiti dalla garanzia del Fondo e quelli sprovvisti di essa; così facendo, verrebbe posta nel nulla la specifica normativa che disciplina la concessione della garanzia nonché la sussistenza del privilegio che deriva dalla causa del credito. È indubbio, da un lato, che l’elemento costitutivo del privilegio non origina nel momento della liquidazione della perdita da parte del Fondo, bensì dall’atto di concessione del beneficio statale; d’altro lato, neppure può ritenersi che in assenza di escussione della garanzia il credito in capo all’istituto bancario sia tout court chirografario.

Segnalazione e abstract a cura degli avvocati Fabio Sebastiano e Alessia Schiavo

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