Tribunale di Catanzaro, 13 marzo 2025, n. 0. Pres. Garofalo. Rel. Rinaldi.
Liquidazione giudiziale omisso medio – Concordato preventivo non risolto – Legge applicabile
La liquidazione giudiziale omisso medio consiste nella declaratoria di liquidazione dell’imprenditore nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo omologato senza che prima uno dei creditori abbia (con successo e nei termini) azionato il proprio diritto di risoluzione. In caso di domanda di apertura della liquidazione giudiziale di una impresa in concordato non risolto ed omologato nella vigenza della legge fallimentare non è applicabile la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi ma, piuttosto, la vecchia legge fallimentare.
L’innovativa disposizione di cui all’articolo 119 comma 7 CCII e la relativa condizione di procedibilità sono, pertanto, applicabili solo alle procedure di concordato preventivo soggette al nuovo rito, la cui domanda cioè sia stata proposta dopo l’entrata in vigore del codice della crisi, per cui, solo in relazione a queste ultime, la risoluzione del concordato preventivo rappresenta una condizione di proponibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
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