Cassazione, Sez. I civile, 30 marzo 2025, n. 0. Pres. Ferro. Rel. D'Aquino.
Il termine concesso ex art. 162, comma 1, l. fall., per integrare la proposta di concordato è di natura perentoria e il suo decorso, quand’anche prorogato, determina la decadenza dalle facoltà processuali e comporta l’inammissibilità di proposte depositate successivamente, rilevando il solo stato degli atti alla data di scadenza del termine.
La presentazione di documentazione integrativa e modificativa dopo la scadenza del termine ex art. 162 l. fall., in assenza di ulteriore proroga autorizzata, è inammissibile e costituisce abuso del processo.
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