Corte d'Appello di Milano, 24 marzo 2025, n. 0. Pres. Mantovani. Est. Brena.
Deve essere confermato il rigetto dell’omologa di un concordato preventivo in continuità diretta, che con riferimento alla distribuzione del valore eccedente la liquidazione, preveda che la classe dissenziente composta da creditori chirografari ab origine riceva effettivamente un trattamento inferiore rispetto ad altra classe avente il medesimo rango, cioè parimenti composta da creditori chirografari ab origine in violazione della regola di cui all’art. 112 secondo comma lett. b).
Al contrario, la proposta che preveda un miglior trattamento delle classi composte da creditori aventi privilegio generale incapiente e quindi degradati al chirografo, rispetto alla classe dissenziente composta da creditori chirografari ab origine, non viola la regola di cui all’art. 112 lett. b).
L'applicazione della regola di priorità relativa non può mai risolversi in un pregiudizio per i creditori il cui diritto è assistito da una causa legittima di prelazione. La prelazione si origina, infatti, in modo autonomo e indipendente rispetto all'apertura della procedura, sicché il diritto così consolidatosi in capo al creditore non può mai essere inciso dalla proposta concordataria al punto da vanificare o ridurre la prelazione (volontaria o legale).
Il valore di liquidazione costituisce quindi il discrimine fra i creditori privilegiati che devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta e quelli per i quali la distribuzione dell’attivo può essere eseguita in base alla regola della priorità relativa. I creditori privilegiati che subiscono la degradazione al grado chirografario per incapienza dell'attivo non sono equiparabili né ai privilegiati non degradati né tantomeno ai creditori chirografari “ab origine”, poiché conservano una sorta di “privilegio attenuato”.
Non v'è alcuna antinomia tra gli artt. 84 e 112, comma 2, CCII.
Segnalazione e abstract a cura degli avv.ti Filippo Canepa ed Esmeralda Cassano
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