Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Rinuncia alla restituzione dell’apporto esterno eccedente il fabbisogno


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Giurisprudenza

Rinuncia alla restituzione dell’apporto esterno eccedente il fabbisogno


Tribunale di Padova, 06 marzo 2025.

Data pubblicazione
07 maggio 2025

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Tribunale di Padova, 06 marzo 2025. Pres. Santinello. Rel. Amenduni.

Il Tribunale di Padova, con questa decisione resa all'esito della Camera di consiglio del 6 marzo 2025, ha disposto l’ammissione al concordato dopo che “la società proponente, alla richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale, ha rappresentato che il socio unico (…) ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi diritto di restituzione del proprio apporto esterno, pur sempre condizionato all’omologazione del concordato.”
Quanto alla formazione delle classi, i giudici patavini hanno stabilito che “la società ha soddisfatto i requisiti per la suddivisione in classi dei creditori ai sensi dell’art. 85 nonché dell’art. 88 CCII, posto che per i creditori chirografari ab origine la classificazione è avvenuta in virtù della diversa natura dei rispettivi crediti e delle differenti attribuzioni percentuali proposte, in ossequio al principio della c.d. doppia omogeneità, giuridica ed economica”.

Segnalazione e abstract a cura del prof. Stefano Ambrosini

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