Tribunale di Bari, 24 aprile 2025, n. 0. Giudice De Palma.
Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Novella di cui alla legge n. 35/2025 – Termine di prescrizione di cui all’art. 2407 comma 4 c.c. – Applicazione retroattiva alle condotte anteriori all’entrata in vigore – Esclusione
La legge n. 35/2025, introduttiva del nuovo quarto comma nell’art. 2407 c.c. (che modifica il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, facendolo decorrere dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno) si applica alle condotte successive all’entrata in vigore di tale legge e, quindi, a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, trattandosi di disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale e per la quale non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che ne preveda l’applicabilità ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all’entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività va esclusa in ragione della previsione generale di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale - Novella di cui alla legge n. 35/2025 – Termine di prescrizione – Applicazione anche all’azione risarcitoria dei soci e dei terzi – Esclusione.
Come argomentato dalla Corte Costituzionale (sent. 115/2024) con riferimento ai revisori legali, la nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell’art. 2407 c.c., introdotto dalla legge n. 35/2025, riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l’azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai terzi, per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno.
Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Novella di cui alla legge n. 35/2025 - Limite massimo di risarcimento del danno di cui all’art. 2407 comma 2 c.c. – Applicazione ai fatti pregressi all’entrata in vigore della norma – Sussistenza.
Pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale che preveda la retroattività della legge in generale, il nuovo testo del comma 2 dell’art. 2407 c.c. introdotto dalla legge n. 35/2025 si applica anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori.
Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Novella di cui alla legge n. 35/2025 – Limite massimo di risarcimento del danno - Riferibilità cumulativa a tutte le condotte dannose - Esclusione.
Il limite previsto dal nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c. va riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l’indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, ma ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno, come si evince anche dalla lettera della norma, che fa riferimento alla violazione dei doveri dai quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione ed il danno.
Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Novella di cui alla legge n. 35/2025 - Limite massimo di risarcimento del danno -– Riferibilità al compenso annuo percepito – Esclusione.
Il dato di riferimento sul quale calcolare il limite di cui al nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c. non è il compenso annuo “percepito”, come si legge nel testo della norma, ma il compenso annuo effettivamente riconosciuto e quindi l’importo netto deliberato in favore del sindaco, perché altrimenti la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non potrebbe essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco.
Segnalazione e abstract dell'Avv. Antonio Dimundo
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