Tribunale di Venezia, 28 marzo 2025, n. 0. Giudice Bianchi.
Il giudice veneziano, con questo puntuale provvedimento, ha ritenuto, “con riferimento ai presupposti previsti dall’art. 22 co. 1 ccii ai fini dell’accoglimento dell’istanza, che la chiesta riattivazione della linea autoliquidante appaia funzionale alla continuità aziendale, posto che, in assenza di liquidità, la società non risulta in grado di acquistare materie prime e, quindi, di evadere gli ordini ai fini della realizzazione di ricavi che, da un punto di vista probabilistico, sono stati indicati come crescenti nel tempo;
rilevato, sempre con riferimento ai presupposti previsti dall’art. 22 co. 1 ccii, che la istanza di riattivazione della linea autoliquidante appare altresì funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori;
osservato sul punto che, come confermato dall’esperto, la prosecuzione dell’attività aziendale potrà consentire, sempre in termini di probabilità, di generare nel periodo 2025-2028 un margine lordo di contribuzione positivo che potrà essere messo a disposizione del ceto creditorio;
osservato, ancora che, trattandosi di una linea autoliquidante, la società non dovrà ripagare quanto messo a disposizione dal factor per cassa, ma potrà rientrare del debito mediante i pagamenti effettuati dai debitori ceduti, i quali sono stati selezionati e godono di un ottimo rating e certa solvibilità”.
Il provvedimento si segnala altresì perché il Tribunale ha ritenuto superflua la nomina dell’ausiliario al cospetto del parere (considerato esauriente) dell’esperto, richiestogli motu proprio e “in via preventiva” - stante l’urgenza - dalla società debitrice.
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