Tribunale di Brescia, 29 settembre 2025, n. 0. G.D. Pernigotto.
Con l'ordinanza qui pubblicata il Tribunale di Brescia ha respinto le istanze di misure protettive atipiche avanzate dalla società richiedentenell’ambito di una proposta di concordato preventivo misto (affitto e successiva cessione di ramo d’azienda), dopo aver già confermato le misure protettive tipiche ex art. 54, co. 2, CCII, precisando che le misure protettive “atipiche” previste dall’art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII, hanno natura meramente strumentale e residuale. La loro concessione richiede la prova concreta del fumus boni iuris e del periculum in mora, fondati su allegazioni fattuali specifiche. Tali misure non possono essere accordate se comportano una compressione del diritto dei creditori alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) o se replicano effetti già previsti dal CCII o dalle misure protettive “tipiche”.
Più nel dettaglio, il Tribunale ha negato:
i) il divieto di azioni monitorie e ingiuntive, ritenuto incompatibile con l’art. 24 Cost., poiché la tutela giurisdizionale non può essere compressa oltre gli effetti già derivanti dalle misure protettive tipiche, che inibiscono l’azione esecutiva. Analogamente, è stata rigettata la richiesta di vietare ai creditori la semplice intimazione di pagamento;
ii) il divieto di proporre domande di liquidazione giudiziale, escluso sia per contrasto con l’art. 24 Cost., sia perché la sospensione della pronuncia è già assicurata dalle misure tipiche e dalla trattazione prioritaria del concordato ex art. 7 CCII;
iii) il divieto di risoluzione dei contratti essenziali, non accolto poiché la tutela è già garantita ex lege dall’art. 94-bis CCII, che impedisce ai creditori l’esercizio di poteri di autotutela contrattuale durante la vigenza delle misure protettive;
iv) il divieto rivolto agli istituti di credito di operare compensazioni o revocare affidamenti, anch’esso respinto in quanto la disciplina della compensazione è già contenuta negli artt. 155 e 96 CCII, e l’autotutela bancaria è parimenti limitata dall’art. 94-bis CCII.
Abstract:
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