Tribunale di Milano, 25 settembre 2025, n. 0. Pres. De Simone. Rel. Giani.
Il Tribunale di Milano ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società benefit, dichiarando manifestamente inammissibile la domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44, comma 1, CCII, in quanto integrante una condotta abusiva e dilatoria.
La pronuncia si fonda sull'applicazione rigorosa dei principi di correttezza e trasparenza imposti dall’art. 4 CCII, rilevando che la reiterazione della domanda con riserva, in assenza di mutamento delle circostanze fattuali rispetto ai precedenti falliti tentativi (tra cui un primo concordato con riserva e un percorso di composizione negoziata della crisi), era finalizzata unicamente a procrastinare l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il Tribunale ha specificato che la nomina di nuovi difensori o advisor, o la mera prospettazione di un diverso strumento di regolazione della crisi, non integra un mutamento delle circostanze rilevante ai sensi dell'art. 47, comma 6, CCII, trattandosi di scelte procedurali e non di cambiamenti nella dimensione oggettiva dell'impresa.
L'inammissibilità è stata altresì motivata dalla manifesta inadeguatezza del piano, giudicato una "ri-edizione frettolosa" basata su presupposti irrealistici e non superabili, data l'impossibilità di smobilizzare l’asset principale (merce stagionale ferma dal 2023) e l'inesigibilità delle tempistiche prospettate.
Infine, il Collegio ha confermato che lo stato di insolvenza conclamata era presente, desumibile dall'inattività, dalle perdite registrate dal 2023 e dall'incapacità strutturale di far fronte alle obbligazioni. È stato ribadito che lo status di "società benefit" non costituisce ostacolo alla dichiarazione di LG, dovendo prevalere la tutela dei creditori e l'applicazione della disciplina del CCII.
Abstract a cura dell’avv. Andrea Sola
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