Tribunale di Taranto, 16 ottobre 2025, n. 0. Pres. Federici. Rel. De Francesca.
Posto che ai sensi dell’art. 44 co. 1 ccii il termine per la presentazione della proposta e del piano è prorogabile su istanza del debitore “in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, la proroga può ritenersi giustificabile solo in presenza di uno stadio avanzato della predisposizione del programma di ristrutturazione della crisi, ovvero da una strutturata discovery delle intenzioni di risanamento, desumibile dalla allegazione di un progetto di regolazione in difetto della quale l’istanza non può essere accolta.
Tale esigenza ostensiva, evidentemente funzionale al contenimento della fase prenotativa e del relativo regime protettivo, si spiega anche alla luce del dovere di speditezza cui il debitore è chiamato già in sede di trattative con i creditori, e quindi ben prima di entrare in procedura, atteso che l’art. 4 ccii, nel regolare (si badi, tra i “principi generali” del codice) i doveri cui le parti sono chiamate nell’ambito dei procedimenti di regolazione della crisi, espressamente impone al debitore di “illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto” (co. 1, lett. a), nonché, e in particolare per quel che qui rileva, di assumere “tempestivamente” le iniziative idonee alla “rapida” definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, “anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori” (co. 1, lett. b); (fattispecie in cui l’impresa non aveva allegato alla istanza di proroga alcun progetto di regolazione della crisi in occasione della domanda di proroga, con conseguente rigetto della domanda).
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