Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Revoca dell’organo gestorio per condotte dannose e violazione ex art. 2475, comma 3, cod. civ.


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Giurisprudenza

Revoca dell’organo gestorio per condotte dannose e violazione ex art. 2475, comma 3, cod. civ.


Tribunale di Napoli, 29 settembre 2025.

Data pubblicazione
21 ottobre 2025

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Tribunale di Napoli, 29 settembre 2025. Giudice Rabuano.

Revoca ante causam dell’amministratore – Conflitto di interessi – Nomina curatore speciale in violazione art. 81, comma 2, c.p.c. – Revoca del decreto - insussistenza

Sebbene il decreto di nomina del curatore speciale sia stato adottato in violazione dell’art. 81 co. 2 c.p.c., dal Presidente di altro Tribunale e, precisamente, in violazione del criterio di competenza che attribuisce il potere di nomina al “giudice che procede” e se l’esigenza di nomina del curatore speciale “sorge nel corso di un procedimento”, il provvedimento non è stato oggetto di reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c. nel termine di dieci giorni; ritenuto che il Tribunale non può sollevare d’ufficio regolamento di competenza, non sussistono ragioni di merito coeve o sopravvenute al provvedimento di nomina e relative alla valutazione della sussistenza del potenziale conflitto di interessi tra l’amministratore da revocare e la società che possano giustificare la revoca o la modifica del decreto.

 

Ricorso ex art. 2409 cod. civ. – Funzione – Insussistenza

Sulla base dell’esame sistematico delle norme, l’art. 2409 e l’art. 2476 c.c. prevedono rimedi autonomi. L’art. 2409 c.c. persegue la finalità di garantire la regolare gestione dell’attività di impresa, si tratta, quindi, di un interesse di ordine generale che trascende quello personale dei singoli soci e della società. È stato evidenziato in dottrina che l’istituto “diviene orientato a una funzione general-preventiva con una valenza, in qualche modo, “esplorativa”, come è reso evidente dalla duplice circostanza che per attivare il rimedio è sufficiente il “fondato sospetto” di compimento di gravi irregolarità e che il tribunale può disporre una ispezione per svolgere un approfondimento delle doglianze sollevate dal ricorrente”. Si è infatti affermato che “il reinserimento del 2409 c.c. nella s.r.l. è destinato a potenziare i sistemi di allerta e a consolidare gli strumenti di tutela della minoranza, della società e del mercato nel quale essa opera, svolgendo il ruolo essenziale: a) di positivo deterrente su chi esercita il potere di gestione a violare il dovere di conservazione della continuità aziendale: b) di strumento di sollecitazione per l’adozione delle misure correttive più opportune a contrastare la crisi, tenuto conto non solo della facoltà riconosciuta alla società di sospendere il procedimento giudiziario nominando nuovi amministratori di adeguata professionalità che si attivino per rimediare a quanto non è (o non opportunamente) ancora stato fatto, ma - ove a ciò non si addivenga - anche dei poteri esercitabili dal Tribunale con l’adozione di provvedimenti provvisori o la nomina di un amministratore giudiziario”.

 

Rimedio cautelare ex art. 2476 cod. civ. – Revoca dell’organo gestorio per le condotte dannose e violazione ex art. 2475, comma 3, cod. civ. – Sussistenza.

L’art. 2476 c.c. persegue la finalità di tutelare la libertà di iniziativa economica dei soci nella polivalente dimensione dell’ente societario e, quindi, sia nella sfera personalistica sia in quella corporativa. Pertanto, il ricorso in esame può essere proposto per la revoca degli amministratori nel corso o nella prospettiva di un’azione di responsabilità, con tutte le sue conseguenze applicative: il socio agente dovrà allegare e provare che le condotte dell’organo gestorio, poste in essere in violazione della legge o dello statuto, stanno cagionando all’ente societario un danno concreto e che sussiste il pericolo di aggravamento di quel danno e devono riguardare la sfera societaria (e non quella personale degli amministratori) ed essere potenzialmente dannose per il patrimonio sociale e non dei singoli soci o dei creditori sociale. In base all’art. 2475 co. 3 c.c. e all’atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione dovevano essere assunte con il metodo collegiale, quindi, il presidente aveva il dovere di convocare l’organo, indicare l’ordine del giorno e consentire ai consiglieri di accedere alla documentazione per poter partecipare in modo informato e consapevole alla formazione della volontà della società. Era onere del presidente, ai sensi degli artt. 2697, 2476 co. 1, 1218 c.c., allegare e dimostrare che le decisioni della società erano state comunque assunte, sia pure tramite procedimenti deformalizzati, con il consenso degli altri due consiglieri. La condotta del presidente, che ha impedito ai consiglieri di partecipare alle decisioni della società rispetto alla stipula dei contratti di sponsorizzazione e di marketing è particolarmente grave atteso che si è tradotta nell’arbitraria assunzione del potere di governo della società in violazione delle prerogative dei consiglieri.

 

Scelte gestionali – Business judgment rule – Presupposti.

Le scelte gestionali degli amministratori devono avvenire sul fondamento di un’adeguata istruttoria. Allo stesso modo, è stato affermato ripetutamente e con estrema chiarezza dal Tribunale di Milano che l’amministratore non risponde della bontà delle scelte gestionali e delle modalità della loro conduzione, nel senso che non è sindacabile il merito gestorio, se non nella misura in cui si riscontri l’omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel determinato tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, secondo un criterio di prevedibilità e prevenibilità delle conseguenze insoddisfacenti e pregiudizievoli correlato all’ordinaria diligenza professionale a cui ciascun buon amministratore è obbligato.

 

Scelte gestionali irragionevoli – Sussistenza.

Le operazioni svolte dal presidente relative alla stipula del contratto di marketing, la cui fattura era priva di qualsiasi specificazione circa i contratti di sponsorizzazione che avrebbero giustificato il pagamento delle provvigioni, configurando un’evidente operazione con parte correlata, e del contratto di sponsorizzazione, a titolo gratuito ad una società riferibile alla sua famiglia, sono irragionevoli tenuto conto che: a) è stato violato il procedimento decisionale sottraendo l’esame delle operazioni alla valutazione del consiglio di amministrazione in violazione dell’art. 2391 c.c. e b) il presidente non ha precisato di aver agito in modo informato, avendo omesso di precisare tutte le circostanza che sono state alla base della sua decisione di compiere le operazioni. Il comportamento del presidente, valutato unitamente all’esistenza degli stretti legami di parentela sia con il legale rappresentante della società socia di maggioranza che con l’associazione dilettantistica concorrente, e alle sue precedenti condotte distrattive in favore della prima, inducono a ritenere che il voto espresso sia irragionevole, atteso che parte resistente ha omesso, pure in sede processuale, di esplicitare le ragioni di natura imprenditoriale alla base della sua determinazione che ha comportato la sostanziale inattività della società da essa amministrata con pregiudizio della continuità aziendale e il riconoscimento di un conseguente vantaggio competitivo, nello stesso ambito di attività.

 

Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. – Presupposti - Sussistenza.

Il giudice può adottare, ai sensi dell’art. 671 c.p.c. il provvedimento di sequestro conservativo in presenza del fumus boni iuris - cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione - e del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, cosicché la carenza di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. I fatti contestati e che allo stato appaiono fondati consentono di esprime un giudizio positivo circa la spiccata attitudine del presidente del c.d.a. a compiere in autonomia, disattendendo i controlli dei consiglieri di amministrazione e dei soci, atti pregiudizievoli sul piano economico della società.

Segnalazione e abstract dell'Avv. Luca Caravella

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