Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025, n. 0. Pres. est. Ghedini.
Accordi
di ristrutturazione ad efficacia estesa – Omologazione – Mancato nulla osta di
MCC o SACE – Irrilevanza ai fini della validità e omologabilità
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa – Ammissibilità del ricorso – Adesioni non ancora formalizzate – Verifica al momento dell’omologazione
Il mancato rilascio, al momento
dell’omologazione, del nulla osta da parte di MCC o di SACE non preclude
l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto tale
autorizzazione costituisce una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accordo
tra le parti, ma non un presupposto legale per l’omologa giudiziale.
Il ricorso per omologazione dell’accordo di ristrutturazione è ammissibile anche se, alla data della sua presentazione, non risultano ancora pervenute le adesioni formali di tutti i creditori, purché sia dimostrato lo stato avanzato delle trattative e la prevedibilità del raggiungimento delle percentuali richieste. Le formalità di adesione devono essere perfezionate e verificate dal tribunale al momento dell’omologazione, non al deposito della domanda.
Segnalazione del Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello
Abstract:
Sommario: