Tribunale di Vercelli, 17 novembre 2025, n. 0. Pres. Tamagnone. Rel. Gentili.
Il Tribunale di Vercelli ha dichiarato inammissibile una domanda di omologa di un concordato semplificato, ravvisando una insanabile carenza delle condizioni di ammissibilità sia sul piano procedurale sia su quello sostanziale, poiché la violazione dei principi della composizione negoziata della crisi si è riflessa nell’infattibilità del piano.
Muovendo dalla natura “coattiva” dell’istituto, che priva i creditori del diritto di voto, il Tribunale ha valorizzato il dovere di cui all’art. 4 CCII quale presupposto fondante e, per conseguenza, ha ritenuto necessario un sindacato giudiziale particolarmente penetrante; in tale cornice, la condotta del debitore è stata giudicata gravemente decettiva e reticente, fino a evocare la logica dell’atto in frode ex art. 106 CCII per l’omessa rappresentazione di elementi decisivi sulla reale condizione dell’impresa.
Il nucleo delle omissioni attiene alla mancata disclosure di un disastro ambientale cronicizzato e alla pendenza di un procedimento penale sfociato nel sequestro preventivo dell’intero sito produttivo, circostanze la cui omissione ha impedito ai creditori una corretta percezione del rischio e hanno reso l’apparato informativo non “certo, esaustivo e oggettivo”, anche in relazione all’incertezza circa la revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), presupposto essenziale del piano.
A ciò si è aggiunta un’infattibilità giuridica derivante dall’indisponibilità dei beni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, poiché una proposta fondata su cespiti giuridicamente indisponibili è stata ritenuta intrinsecamente aleatoria e, pertanto, inammissibile già al momento della decisione.
Infine, il Tribunale ha rilevato una autonoma causa di inammissibilità per la violazione del termine perentorio di quindici giorni assegnato per integrare e modificare la proposta, ritenendo il deposito tardivo lesivo del contraddittorio e degli obblighi di lealtà concorsuale.
Segnalazione dell’avv. Fabio Sebastiano e dell’avv. Andrea Olivieri
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