Tribunale di Mantova, 22 gennaio 2026, n. 0. G.D. Francesca Arrigoni.
Transazione fiscale – Composizione negoziata – Controllo del giudice
Nel procedimento di autorizzazione all’esecuzione della transazione fiscale ex art. 23-bis CCII, il controllo del giudice designato è limitato alla verifica della regolarità dell’accordo e della documentazione allegata, sotto il profilo della conformità formale e sostanziale alla disciplina normativa, senza estendersi alla valutazione degli effetti dell’accordo nei confronti degli altri creditori o dell’impatto sul risanamento aziendale.
Transazione fiscale – Ambito oggettivo – IVA e accessori
La transazione fiscale ex art. 23-bis CCII può avere ad oggetto anche il credito IVA e gli accessori già iscritti a ruolo, non costituendo tali voci risorse proprie dell’Unione europea e risultando, per quanto concerne i compensi dell’agente della riscossione, liberamente transigibili.
Attestazione – Veridicità dei dati – Convenienza rispetto alla liquidazione
L’autorizzazione giudiziale all’esecuzione della transazione fiscale presuppone la presenza di un’attestazione che dia conto dell’affidabilità dei dati contabili e della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Finanza esterna – Solidità dell’accordo – Autorizzazione
La disponibilità immediata della finanza esterna destinata all’adempimento dell’accordo costituisce elemento idoneo a qualificare la particolare solidità della transazione fiscale e a giustificarne l’autorizzazione all’esecuzione.
Abstract:
Sommario: