Tribunale di Larino, 13 gennaio 2026, n. 0. Pres. Est. d’Alonzo.
Concordato preventivo – Modifiche del piano – Ammissibilità – Modifiche della proposta – Esclusione
Le modifiche al concordato omologato consentite dall’art. 118-bis CCII sono solo quelle funzionali ad assicurare “l’adempimento della proposta”, il cui contenuto, pertanto, deve rimanere immutato; ciò che è consentito cambiare, invece, sono i contenuti del piano, al fine di porre rimedio a quegli accadimenti che possono pregiudicare l’adempimento della proposta.
Concordato preventivo – Modifiche del piano – Voto dei creditori – Necessità - Esclusione
Le modifiche al piano proposte a norma dell’art. 118-bis c.c.i.i. non sono soggette al voto dei creditori, i quali ricevutane la comunicazione a cura del commissario giudiziale, possono proporre opposizione nei trenta giorni successivi, a norma dell’art. 118-bis, comma 2,CCII.
Abstract:
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