Tribunale di Bari, 23 gennaio 2026, n. 0. Pres. Rana. Est. Simone.
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci dell’impresa bancaria - Mancanza di assetti adeguati ed imprudente erogazione di finanziamenti – Natura solidale - Termine di prescrizione previsto dall’art. 2407, quarto comma, c.c., introdotto dalla L. n. 35/2025, - Applicazione ai giudizi pendenti. – Esclusione – Limite al risarcimento del danno previsto dall’art. 2407, secondo comma, c.c. - Applicazione ai procedimenti in corso
La responsabilità degli amministratori discende dal mancato impiego di diligenza, rapportata alle dimensioni ed all’attività dell’impresa, nonché alle specifiche competenze, nella gestione della società.
Ferma la responsabilità dell’organo delegato per gli atti ricompresi nelle relative competenze, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. La norma, quindi, stabilisce per gli amministratori non esecutivi un obbligo di agire informati, avvalendosi delle informazioni ricevute e, se del caso, di quelle acquisite di propria iniziativa, in presenza di segnali di allarme e tali da indurre a ricercare dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili.
Con specifico riferimento all’attività bancaria, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II, n. 2620/2021) ha poi affermato che il dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi è più stringente anche in ragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile. La diligenza richiesta agli amministratori risente infatti della “natura dell'incarico” ad essi affidato ed è commisurata alle “loro specifiche competenze” (art. 2392 cod. civ.). Il maggior rigore discende, quindi, non già da norme eccezionali rispetto al diritto comune, dettate per la governance bancaria, bensì dalla maggiore diligenza richiesta in relazione alle specifiche competenze del settore, come dispone in tal senso l’art. 26, TUB.
Va sottolineata l’importanza, nell’attività creditizia, della verifica delle possibilità di rimborso delle società affidate e del loro livello di indebitamento. I dati di bilancio ed in particolare il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto, oltre che tra patrimonio netto e totale attivo, offrono criteri di valutazione del rischio di insolvenza e, conseguentemente, dei criteri di sana e prudente gestione del rischio, mentre le garanzie, attivabili in caso di inadempimento, assolvono alla successiva mitigazione del rischio. Nella valutazione ex ante del diligente esercizio dell’attività bancaria non può pertanto prescindersi dall’esame della situazione complessiva del soggetto finanziato, ferma restando la necessità della ponderazione di tutti gli ulteriori elementi che, pur in presenza di criticità di rimborso, conducono in ogni caso, con valutazione prudenziale - doverosa nell’esame prognostico - al giudizio di ragionevole erogazione del credito, quali, a titolo esemplificativo, la destinazione delle risorse ad iniziativa imprenditoriale di più che prevedibile successo ed anche il soddisfacente livello delle garanzie offerte.
Considerato che l’attività imprenditoriale è di per sé fonte di rischi e che l’insuccesso economico non fonda automaticamente la responsabilità gestoria, il generoso finanziamento di una società sottocapitalizzata, ancorché astrattamente appaia non conforme ai criteri di sana e prudente gestione del credito, presuppone, ai fini dell’affermazione della responsabilità gestoria, la percepibilità ex ante dell’irragionevolezza del finanziamento, destinato a programma edilizio non realizzabile o comunque non supportato da adeguate garanzie. Grava infatti sulla parte attrice, che invochi l’accertamento della responsabilità dell’amministratore ed il risarcimento del danno, l’onere dell’allegazione e della prova dell’irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’attività gestoria.
Quanto alla posizione dei componenti dell’organo di controllo, va osservato che i sindaci, pur non essendo titolari di un potere di veto, nell’esercizio dell’attività di controllo sull'amministrazione e sull'operato degli amministratori, sono tenuti alla verifica del rispetto, da parte dell’organo gestorio, degli obblighi specificamente stabiliti dalla legge, tra cui il generale obbligo di gestire l’impresa nell'interesse sociale, secondo il parametro della diligenza loro imposto. Il dovere di vigilanza dei sindaci ha ad oggetto, altresì, la verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi.
Il controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile non può che articolarsi in verifica preventiva e controllo successivo, da esplicarsi mediante ispezione e richiesta di informazioni sull’andamento delle operazioni sociali o su affari determinati, a prescindere dai flussi informativi degli amministratori, nonché in verifica preventiva dell’organizzazione finalizzata alla prevenzione ed al monitoraggio dei rischi.
Nell’attività bancaria l’adeguatezza degli assetti organizzativi assume particolare rilievo perché l’efficiente esercizio dell’impresa salvaguarda il patrimonio dell’impresa ed al tempo stesso il risparmio, oggetto di tutela costituzionale. Se, dunque, all’organo con funzione di supervisione strategica ed a quello con funzioni gestorie competono la definizione degli assetti organizzativi, l’organo con funzioni di controllo deve verificare l’adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli.
Oltre alla vigilanza sugli assetti organizzativi, l’operato dei sindaci dovrebbe essere valutato, in ogni caso, anche alla luce delle specifiche operazioni compiute dall’organo gestorio.
Sussiste la responsabilità del collegio sindacale nelle singole operazioni di imprudente ed irragionevole erogazione di credito attribuite agli amministratori in quanto, data la consistenza dell’erogazione, l’organo sindacale avrebbe dovuto preventivamente acquisire adeguati elementi di valutazione dell’operazione e segnalare le criticità relative alla capacità di rimborso della beneficiaria ed alla rischiosità delle garanzie.
Il rapporto causale tra l’omissione attribuita ai sindaci ed il danno trova fondamento nei principi degli artt. 40, comma 2, e 41 c.p., validi anche nell’ambito della responsabilità civile, in base ai quali non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, ed il concorso di cause indipendenti non esclude il nesso di causalità tra l’evento e ciascuna delle azioni o omissioni che abbiano concorso a provocarlo. Fermo restando, pertanto, il rapporto di causalità materiale tra danno e comportamento illegittimo degli amministratori, l’omissione di vigilanza da parte dei sindaci, attività doverosa ed idonea ad evitare il medesimo evento, deve ritenersi egualmente in rapporto di causalità con le conseguenze dannose.
Le condotte degli amministratori e dei sindaci sono ugualmente concorrenti sul piano causale se l’omissione dei sindaci si è inserita nella situazione di rischio creata dagli amministratori e non è servita ad arginarla, ed anzi l’ha stabilizzata, senza essere, tuttavia, causa assorbente.
In relazione alle condotte negligenti in rapporto causale con i danni accertati, la responsabilità di amministratori e sindaci è solidale, ancorché l’espressa previsione non sia più contenuta nel disposto del riformato secondo comma dell’art. 2407 c.c. Posto che in ogni caso il disposto dell’art. 1294 c.c. stabilisce la solidarietà tra condebitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente, al riguardo va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. Sez. III, n. 9969/2025; Cass. Sez. Un. n. 13143/2022).
Il quarto comma introdotto nell’art. 2407 c.c. dalla L. n. 35/2025 dispone che il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 c.c., concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno. Ai giudizi in corso deve tuttavia ritenersi applicabile la previgente disciplina, sia per carente allegazione da parte dei convenuti proponenti l’eccezione delle relative circostanze fattuali, in specie la data di deposito delle relazioni, e sia perché l’applicazione della norma sopravvenuta in pendenza di giudizio, in ragione del conseguente effetto estintivo non configurabile all’avvio del giudizio, presterebbe il fianco a profili di illegittimità costituzionale.
È applicabile ai procedimenti pendenti il secondo comma dell’art. 2407 c.c., come riformato dalla L. n. 35/2025, che ha introdotto un tetto massimo nella liquidazione del danno risarcibile dovuto dai sindaci in ipotesi di accertata responsabilità non riconducibile a condotta dolosa.
Come la Suprema Corte ha da tempo chiarito, l’applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti costituisce regola per le sole norme processuali (si veda Cass. Sez. III, n. 3688/2011). La nuova disposizione dell’art. 2407, secondo comma, c.c. parrebbe integrare norma latamente processuale, perché volta a stabilire un criterio valutativo massimo del danno (si veda Cass., Sez. I, n. 5252/2024).
Quand’anche si propenda per la qualificazione di norma sostanziale dell’art. 2407, secondo comma, c.c. nel testo riformato, non è di ostacolo alla sua applicazione ai giudizi in corso il condivisibile principio di legittimità secondo cui «in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la "mens legis", rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale». (Cass. Sez. III, n.28994/2019; Cass. n. 15652 del12/08/2004).
Nel caso di specie, indubbiamente, non è prevista espressamente l’applicazione retroattiva della nuova disposizione, né la stessa si desume in via interpretativa. In ordine agli effetti dell’irretroattività della norma sostanziale, la Suprema Corte, con articolata pronuncia, ha tuttavia chiarito che il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) preclude alla legge successiva di disciplinare il fatto o l’atto generatore d’un rapporto già avvenuto o compiuto prima dell’entrata in vigore di esso, ma non di disciplinare gli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente (così Cass. n. 3231/1987, con ampia e limpida motivazione; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. n. 32027/2021; n. 20680/2016).
Un conto è il fatto generatore della responsabilità, che non può essere disciplinato da una legge entrata in vigore successivamente al suo accadimento, perché verrebbero disconosciuti effetti già verificatisi, altra cosa sono le situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, che devono essere compiutamente disciplinate dalla legge in vigore all’atto del loro accertamento. Pertanto, ferma l’applicazione della disciplina sostanziale dell’epoca di commissione dell’illecito quanto ai suoi elementi costitutivi non potendo il fatto generatore della responsabilità dei sindaci essere disciplinato da una disposizione successiva, l’accertamento e la liquidazione del danno non possono che venire in essere alla data della pronuncia giudiziale, rispetto alla quale, nei giudizi in corso, il riformato art. 2407 c.c. costituisce antecedente normativo. L’introduzione di un tetto massimo al danno risarcibile disciplina, quindi, una situazione che viene ad esistere all’atto della liquidazione giudiziale e di cui non può non tenersi conto quale norma preesistente a tale accertamento.
Va inoltre considerato che l’applicazione del tetto massimo rileva ai fini della verifica degli elementi costitutivi del credito risarcitorio, sicché deve essere assunto a base della decisione, indipendentemente dalle eccezioni di parte, pur nel rispetto del contraddittorio.
Il limite previsto dall’art. 2407, secondo comma, c.c. va calcolato in base al compenso annuo percepito dal sindaco, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l’esercizio, e va applicato con riferimento ad ogni operazione generatrice di danno.
Massime a cura della Redazione
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