Tribunale di Modena, 28 gennaio 2026, n. 0. Pres. Russo. Rel. Bianconi.
Il beneficiario di un trust non può agire in executivis contro (e quindi domandare la liquidazione controllata de) il trustee per soddisfare un proprio credito “originario” (ossia vantato verso il settlor e non quello eventualmente contratto dal trustee nella qualità) aggredendo il patrimonio conferito nel trust.
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