Tribunale di Genova, 29 gennaio 2026, n. 0. Pres. Bianchi. Rel. Sdogati.
Composizione negoziata e successiva procedura di concordato preventivo - Prestazioni professionali – Stato passivo – Valutazione dell’operato – Diligenza qualificata - Valutazione ex ante – Emersione di fatti successivi – Rilevanza - Inesatto adempimento – Rappresentazione non veritiera della situazione aziendale
Ai fini dell’ammissione al passivo del credito per prestazioni professionali, l’operato del professionista deve essere valutato in relazione alla diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività svolta, secondo il parametro del professionista medio, sufficientemente avveduto e preparato.
La valutazione ex ante dell’attività professionale non resta insensibile all’emersione successiva di fatti che consentano di riqualificare l’operato svolto, quando tali fatti evidenzino carenze e omissioni rilevanti nell’esecuzione dell’incarico.
L’elaborazione e la trasmissione di una rappresentazione alterata o lacunosa della situazione patrimoniale e finanziaria della società integra inesatto adempimento dell’obbligazione professionale e giustifica l’esclusione del relativo credito dallo stato passivo.
[Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, decide sull’opposizione allo stato passivo proposta da un professionista avverso il decreto di esecutività dello stato passivo della liquidazione giudiziale, nella parte in cui erano stati esclusi crediti vantati per prestazioni professionali svolte in favore della società debitrice nell’ambito della composizione negoziata e della successiva procedura di concordato preventivo. Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione dei propri crediti in via privilegiata e, per una parte, anche in prededuzione, deducendo che le prestazioni erano state rese diligentemente e che la valutazione della loro utilità dovesse essere compiuta ex ante, senza tener conto dell’esito negativo delle procedure di risanamento.]
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