Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Sulla procedibilità nel concordato semplificato dell’esecuzione individuale in favore del creditore fondiario


* * *
Giurisprudenza

Sulla procedibilità nel concordato semplificato dell’esecuzione individuale in favore del creditore fondiario


Tribunale di Lucca, 17 febbraio 2026.

Data pubblicazione
24 febbraio 2026

Scarica PDF

Giurisprudenza

TORNA INDIETRO

Tribunale di Lucca, 17 febbraio 2026. G.D. Ciolfi.

Credito fondiario – Concordato semplificato – Inapplicabilità dell’art. 41 TUB - Norme eccezionali – Divieto di applicazione analogica

Nel concordato semplificato e nella fase delle misure protettive non è consentita la prosecuzione dell’esecuzione immobiliare da parte del creditore fondiario, non trovando applicazione l’art. 41, comma 2, TUB in assenza di una dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale.

Le disposizioni che consentono la procedibilità dell’esecuzione individuale in favore del creditore fondiario, in quanto eccezionali e derogatorie alla regola dell’improcedibilità, non sono suscettibili di applicazione analogica a procedure diverse da quelle espressamente previste dalla legge.

Leggi il provvedimento