Tribunale di Lucca, 17 febbraio 2026, n. 0. G.D. Ciolfi.
Credito fondiario – Concordato semplificato – Inapplicabilità dell’art. 41 TUB - Norme eccezionali – Divieto di applicazione analogica
Nel concordato semplificato e nella fase delle misure protettive non è consentita la prosecuzione dell’esecuzione immobiliare da parte del creditore fondiario, non trovando applicazione l’art. 41, comma 2, TUB in assenza di una dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale.
Le disposizioni che consentono la procedibilità dell’esecuzione individuale in favore del creditore fondiario, in quanto eccezionali e derogatorie alla regola dell’improcedibilità, non sono suscettibili di applicazione analogica a procedure diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
Abstract:
Sommario: