Tribunale di Rimini, 01 aprile 2026, n. 0. G.D. Corvetta.
Domanda di ammissione al passivo - Contratto di finanziamento - Concessione abusiva di credito - Garanzia del Fondo di garanzia pubblico ex L. 662/1996 - Invalidità dell’operazione complessivamente realizzata
E’ ravvisabile l’invalidità ex art. 1418 dell’operazione contrattuale complessivamente congeniata che prevede l’erogazione di un finanziamento esclusivamente in ragione della garanzia prestata dal Fondo di garanzia ex l. 662/1996 ed una condotta da parte del soggetto finanziatore che si pone in violazione di norme imperative di legge, tra le quali le disposizioni che disciplinano l’attività bancaria (con riferimento, in particolare, agli obblighi di valutazione del merito creditizio e di monitoraggio della posizione creditoria) e quelle penali previste dal CCII, così ritardando l’emersione della crisi, aggravando il dissesto e pregiudicando la garanzia patrimoniale generica dei creditori.
La violazione degli obblighi di protezione e di valutazione del credito da parte del soggetto finanziatore può generare un danno pari all’incremento del deficit patrimoniale subito dalla società nel periodo di “artificiosa sopravvivenza” garantito dal credito abusivo.
Il credito vantato dal soggetto finanziatore può essere escluso integralmente per intervenuta estinzione del debito dovuta alla compensazione con il credito risarcitorio vantato dalla procedura.
Segnalazione e abstract del Dott. Lorenzo Casali e degli Avv.ti Giovanni Cedrini ed Andrea Gattei, Studio Legale Cedrini & Zamagni - Axiis
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