Tribunale di Verona, 08 aprile 2026, n. 0. G.D. Attanasio.
Pagamento diretto in favore dei subappaltatori – Natura dell’istituto – Delegazione di pagamento ex lege – Fondo salva-opere
Il pagamento diretto in favore dei subappaltatori di cui all’art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023 e di cui al previgente art. 118, comma 3, del D.lgs. 163/2006 integra un’ipotesi di delegazione di pagamento ex lege e non determina l’instaurazione di un autonomo rapporto obbligatorio tra stazione appaltante e subappaltatore, configurandosi quale delegatio solvendi ai sensi dell’art. 1269 c.c., come confermato dalla disciplina del c.d. Fondo salva-opere (art. 47 D.l. 34/2019).
Composizione negoziata – Misure protettive – Misure cautelari – Appalto – Subappalto – Inibizione del pagamento diretto in favore dei subappaltatori – Fondo salva-opere
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, è ammissibile l’adozione di una misura cautelare che inibisca il pagamento diretto ai subappaltatori da parte delle stazioni appaltanti, quando ciò sia funzionale alla continuità aziendale; tali misure devono avere carattere temporaneo, proporzionato e non irreversibile, potendo essere limitate anche solo a una quota dei crediti, tenuto conto delle forme di tutela alternative previste dall’ordinamento, quali il Fondo salva-opere.
Composizione negoziata – Misure protettive – Misure cautelari – Appalto – Subappalto – Ordine di pagamento diretto all’appaltatore
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, quando ciò sia funzionale alla continuità aziendale e alla sostenibilità del piano di risanamento, è ammissibile l’adozione di una misura cautelare diretta ad ordinare alle stazioni appaltanti il pagamento dei corrispettivi in favore dell’appaltatore con contestuale inibizione del pagamento diretto ai subappaltatori poiché integrante ipotesi di delegazione di pagamento ex lege che consentirebbe loro di ottenere da terzi soddisfacimento in termini difformi da quanto prescritto nel piano di risanamento.
Segnalazione e massime a cura degli Avv.ti Matteo Creazzo e Giovanni Trolese
Abstract:
Sommario: