Cassazione, Sez. I civile, 30 marzo 2026, n. 7663. Pres. Ferro. Rel. Dongiacomo.
Concordato preventivo – Omologazione – Voto favorevole di una sola classe – Meritevolezza del debitore
La Corte di cassazione, con questa decisione, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate aderendo all’interpretazione secondo cui la locuzione “in mancanza” contenuta nell’art. 112, comma 2, lett. d), si riferisce alla mancata approvazione del concordato preventivo da parte della maggioranza delle classi. Ne consegue che l’omologazione forzosa è possibile anche con il voto favorevole di una sola classe, purché ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla norma.
Tale interpretazione è ritenuta coerente con la Direttiva UE 2019/1023, che prevede espressamente la possibilità di omologazione del piano anche in assenza del consenso della maggioranza delle classi, e trova conferma nel successivo intervento normativo del correttivo che ha chiarito il significato della disposizione.
La Corte precisa inoltre che, ai fini dell’omologazione del concordato in continuità, rilevano la fattibilità del piano e la sua idoneità a superare l’insolvenza, mentre non è richiesto un giudizio di meritevolezza soggettiva del debitore. Eventuali condotte scorrette o inadempimenti pregressi rilevano solo se integrano specifiche ipotesi di frode previste dalla legge.
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