Cassazione, Sez. I civile, 20 aprile 2026, n. 10271. Pres. Ferro. Rel. Zuliani.
Per la prima volta dalle dall’entrata in vigore del codice della crisi, la Cassazione affronta il tema dei presupposti di applicabilità dell’art. 53, comma 5-bis e quindi della possibilità per la Corte d’Appello di confermare la sentenza di omologazione, nonostante un vizio della stessa, se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante.
Questione preliminare è quella della pretesa necessità, sostenuta dalla Procura Generale (la cui memoria è qui pubblicata), di un’istanza congiunta tra le parti affinché la Corte d’Appello possa effettuare il giudizio di bilanciamento di cui alla norma.
Smentendo tale impostazione, la Suprema Corte detta al riguardo il seguente principio:
“Ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d’appello può confermare la sentenza del tribunale solo se ne fa richiesta il proponente il concordato, mentre non è necessaria, ma soltanto eventuale, l’adesione di altre parti costituite nel giudizio di reclamo e, in particolare, del creditore reclamante”.
Gli altri, non meno rilevanti, principi enucleati dalla Cassazione sono i seguenti:
“ai sensi della medesima disposizione di legge, la corte d’appello può confermare la sentenza del tribunale di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale nonostante l’accoglimento del reclamo, soltanto se quest’ultimo sia stato proposto (e ritenuto fondato) per contestare la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, non anche se il reclamo riguardi (e se ne accerti la fondatezza quando a) altri aspetti di illegittimità del concordato, come, ad esempio, la violazione dell’autonomia contrattuale del reclamante, cui sia stata imposta una modifica unilaterale delle condizioni del contratto pendente;
alla corte d’appello, al fine di adottare la soluzione consentita dall’art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., ovverosia di confermare l’omologazione del concordato preventivo in continuità nonostante l’accoglimento del reclamo, spetta il compito di accertare e motivare in concreto la prevalenza dell’interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori, essendo questo un requisito che si aggiunge alla (e non si esaurisce nella) continuità aziendale;
la conferma dell’omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo deve avvenire con il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato”.
La memoria della Procura Generale
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