Tribunale di Brescia, 23 settembre 2021, n. 0. Pres. Bruno. Rel. Pernigotto.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Brescia conferma che la proposta di concordato preventivo di natura liquidatoria avente ad oggetto l’offerta ai creditori della cd. “finanza esterna” deve riservare al creditore garantito un trattamento complessivo più favorevole del trattamento complessivamente riservato al creditore garantito di grado successivo.
Essendovi proposta ex art. 182-ter, l. fall., dovrà altresì essere verificato che il trattamento prospettato per la classe formata ai sensi delle predetta norma risulti più vantaggioso rispetto a quello che i creditori della stessa riceverebbero in sede fallimentare.
Segnalazione e massima dell’avv. Laura Cristini