Tribunale di Bari, 09 febbraio 2026, n. 0. Pres. Rana. Est. Cesaroni.
Il decreto del Tribunale di Bari affronta, nell’ambito di un reclamo ex art. 26 l.f. proposto dalla proponente il concordato fallimentare contro il provvedimento del giudice delegato che aveva preso atto dell’esito negativo delle votazioni, una questione centrale relativa alla legittimazione al voto di una società di cartolarizzazione cessionaria di un credito anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il punto era decisivo, poiché il voto contrario di tale creditore incideva in modo determinante sul mancato raggiungimento delle maggioranze concordatarie.
Il Collegio riconosce che la cessionaria del credito risultava, sulla base della visura camerale prodotta e non contestata, una società di cartolarizzazione non iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Esclude tuttavia che tale dato sia sufficiente a privarla del diritto di voto, valorizzando il fatto che la cessione del credito era avvenuta nel 2005, mentre la dichiarazione di fallimento era intervenuta solo nel 2013. Secondo il Tribunale, il limite previsto dall’art. 127 l.f. riguarda i cessionari che abbiano acquistato il credito dopo la dichiarazione di fallimento, non quelli che lo abbiano acquistato anteriormente.
La pronuncia respinge anche l’argomento della reclamante fondato sulla consecuzione tra la procedura di amministrazione straordinaria, aperta nel 1995, e il successivo fallimento. Pur ammettendo in astratto che la consecutio possa comportare la retrodatazione di taluni effetti del fallimento alla prima procedura concorsuale, il Tribunale nega che ciò possa avvenire automaticamente. Nel caso concreto, l’intervallo di diciotto anni tra amministrazione straordinaria e fallimento, la funzione conservativa della prima procedura e la mancata prova della continuità della medesima situazione di insolvenza impediscono di considerare la cessione del 2005 come successiva alla procedura rilevante.
Il decreto affronta inoltre due ulteriori profili. Da un lato, ritiene corretto il computo dei crediti ammessi al voto comprensivo degli interessi maturati sui crediti privilegiati, richiamando la disciplina degli artt. 54 e 127 l.f. Dall’altro, esclude l’applicabilità del cram down fiscale alla proposta di concordato fallimentare, ritenendo applicabile la disciplina degli artt. 124 ss. l.f. e qualificando la disciplina del codice della crisi come innovativa, non retroattiva, eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.
Il pregio del provvedimento sta nell’avere distinto con nettezza il profilo soggettivo della società di cartolarizzazione dal profilo temporale dell’acquisto del credito, individuando in quest’ultimo il dato decisivo ai fini dell’art. 127 l.f. La decisione offre inoltre una lettura rigorosa della consecutio, non intesa come effetto automatico della successione tra procedure, ma come risultato di un accertamento concreto della continuità dell’insolvenza. Su tali basi, il Tribunale ha rigettato il reclamo.
Abstract:
Sommario: