Tribunale di Milano, 11 maggio 2026, n. 0. Giudice Pipicelli.
Concordato semplificato – Misure cautelari – Creditori determinati – Superamento del limite temporale delle misure protettive– Rapporto con le misure protettive – Soddisfacimento extra-concorsuale – Inibitoria cautelare– Durata
In tema di concordato semplificato, il decorso del termine massimo delle misure protettive non impedisce la concessione di misure cautelari specifiche nei confronti di creditori determinati, purché funzionali alla salvaguardia del percorso di regolazione della crisi e proporzionate rispetto agli interessi coinvolti.
Le misure cautelari specifiche rivolte a creditori determinati non costituiscono elusione dei limiti temporali delle misure protettive generalizzate previsti dagli artt. 8 e 19 CCII.
L’inibitoria cautelare delle azioni esecutive individuali è giustificata quando occorra evitare il soddisfacimento extra-concorsuale di un singolo creditore a detrimento della generalità dei creditori concorsuali.
Le misure cautelari concesse nell’ambito del concordato semplificato possono essere mantenute sino alla definizione del giudizio di omologazione.
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