Tribunale di Padova, 15 giugno 2026, n. 0. Giudice Rossi.
Concordato semplificato – Art. 117 CCII – Compatibilità – Effetto vincolante ed esdebitatorio
L’art. 117 CCII è compatibile con il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, poiché l’effetto vincolante nei confronti dei creditori anteriori e il correlato effetto esdebitatorio costituiscono elementi essenziali dell’istituto concordatario e non risultano incompatibili con l’assenza della votazione dei creditori.
Concordato semplificato – Omologazione – Efficacia nei confronti del socio illimitatamente responsabile - Fideiussione per debiti sociali – Effetto esdebitatorio
In forza del richiamo operato dall’art. 25-sexies, comma 8, CCII all’art. 117 CCII, l’omologazione del concordato semplificato produce effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, salvo che il piano o la proposta prevedano espressamente una diversa disciplina.
L’effetto esdebitatorio derivante dall’omologazione del concordato si estende al socio illimitatamente responsabile anche quando questi abbia prestato fideiussione per i debiti sociali, poiché la sua responsabilità trova titolo principalmente nella qualità di socio e tale titolo assorbe ogni diversa fonte di responsabilità riferita ai medesimi debiti.
La disposizione secondo cui i creditori conservano impregiudicati i diritti nei confronti dei fideiussori si riferisce ai soli terzi estranei alla compagine sociale e non ai soci illimitatamente responsabili, ai quali si estende l’efficacia esdebitatoria del concordato.
La circostanza che il socio illimitatamente responsabile abbia assunto obbligazioni di garanzia a prima richiesta non esclude l’operatività dell’effetto esdebitatorio conseguente all’omologazione del concordato della società, quando il credito garantito sia anteriore alla procedura e la responsabilità del garante trovi titolo, in via assorbente, nella qualità di socio illimitatamente responsabile.
Segnalazione dell’Avv. Ilaria Manin – SC&A
Abstract:
Sommario: