Cassazione, Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19264. Pres. rel. Zuliani.
Concessione di credito - Violazione del principio di sana e prudente gestione - Effetti sul contratto di finanziamento
La mera violazione dell’obbligo di sana e prudente gestione imposto dall’art. 5 TUB ai soggetti vigilati integra un illecito suscettibile di determinare responsabilità risarcitoria, ma non comporta, di per sé, la nullità del contratto di finanziamento.
La nullità del contratto di finanziamento può configurarsi quando alla violazione delle regole di sana e prudente gestione si accompagni la violazione di norme incriminatrici penali, quali quelle che sanzionano le operazioni gravemente imprudenti idonee ad aggravare il dissesto dell’impresa o l’indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Segnalazione del prof. Stefano Ambrosini (che ne sta curando il commento)
La requisitoria del Procuratore De Matteis
La decisione della Corte di cassazione
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