Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Note sulle questioni relative alla garanzia pubblica dei finanziamenti alle imprese


Luciano Panzani
Giurisprudenza

La Cassazione ribadisce che la concessione abusiva di credito non determina di per sè la nullità del contratto di finanziamento


Cassazione, Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19288.

Data pubblicazione
22 giugno 2026

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Giurisprudenza

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Cassazione, Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19288. Pres. Terrusi. Rel. D'Orazio.

Concessione abusiva di credito – Violazione degli obblighi di verifica del merito creditizio – Nullità del contratto

La concessione abusiva di credito non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento, la quale può configurarsi soltanto quando la stipulazione integri un reato-contratto ovvero quando risulti accertato un intento funzionalmente predatorio del finanziatore.

La mera omissione o insufficienza della verifica del merito creditizio del finanziato non è sufficiente a giustificare la nullità del contratto di finanziamento, in assenza dell’accertamento di una fattispecie penalmente rilevante o di un intento predatorio del finanziatore.

Il contratto che arrechi pregiudizio ai creditori non è, per ciò solo, nullo per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito comune alle parti, poiché l’ordinamento appronta specifici rimedi di inefficacia a tutela dei terzi danneggiati.

 

Concessione abusiva di credito – Compensazione giudiziale – Controcredito risarcitorio controverso – Inammissibilità

Non può essere pronunciata la compensazione giudiziale tra il credito del finanziatore e il controcredito risarcitorio dedotto dalla procedura concorsuale per abusiva concessione di credito quando l’esistenza stessa del controcredito sia ancora controversa e richieda un autonomo accertamento.

Segnalazione del prof. Stefano Ambrosini (che ne sta curando il commento)

La decisione della Corte di cassazione