Cassazione, Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19288. Pres. Terrusi. Rel. D'Orazio.
Concessione abusiva di credito – Violazione degli obblighi di verifica del merito creditizio – Nullità del contratto
La concessione abusiva di credito non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento, la quale può configurarsi soltanto quando la stipulazione integri un reato-contratto ovvero quando risulti accertato un intento funzionalmente predatorio del finanziatore.
La mera omissione o insufficienza della verifica del merito creditizio del finanziato non è sufficiente a giustificare la nullità del contratto di finanziamento, in assenza dell’accertamento di una fattispecie penalmente rilevante o di un intento predatorio del finanziatore.
Il contratto che arrechi pregiudizio ai creditori non è, per ciò solo, nullo per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito comune alle parti, poiché l’ordinamento appronta specifici rimedi di inefficacia a tutela dei terzi danneggiati.
Concessione abusiva di credito – Compensazione giudiziale – Controcredito risarcitorio controverso – Inammissibilità
Non può essere pronunciata la compensazione giudiziale tra il credito del finanziatore e il controcredito risarcitorio dedotto dalla procedura concorsuale per abusiva concessione di credito quando l’esistenza stessa del controcredito sia ancora controversa e richieda un autonomo accertamento.
Segnalazione del prof. Stefano Ambrosini (che ne sta curando il commento)
La decisione della Corte di cassazione
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