Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Note sulle questioni relative alla garanzia pubblica dei finanziamenti alle imprese


Luciano Panzani
Giurisprudenza

Concessione abusiva del credito ad impresa insolvente e ritardo dell'emersione della crisi


Cassazione, Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19302.

Data pubblicazione
22 giugno 2026

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Giurisprudenza

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Cassazione, Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19302. Pres. Terrusi. Rel. Crolla.

Concessione abusiva del credito – Impresa insolvente – Ritardo dell'emersione della crisi

La concessione di credito ad un'impresa insolvente e priva di ragionevoli prospettive di risanamento, quando sia consapevolmente diretta a ritardare l'emersione della crisi o ad aggravarne il dissesto, può integrare un reato-contratto nullo per contrarietà a norme imperative, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2035 c.c. in ordine all'irripetibilità della prestazione eseguita.

 

Accertamento del credito – Nullità del finanziamento – Accertamento incidentale del reato

Qualora la procedura concorsuale deduca che il contratto di finanziamento integra una fattispecie penalmente rilevante idonea a determinarne la nullità, il giudice non può escludere in astratto la rilevanza della prospettazione, ma deve procedere all'accertamento incidentale dei fatti dedotti ai fini della verifica della validità del contratto.

 

Aiuti di Stato – Contratto di finanziamento – Nullità – Esclusione

La violazione del divieto di aiuti di Stato non determina la nullità dei contratti che ne costituiscono attuazione, poiché tale divieto è rivolto agli Stati membri e non ai soggetti privati che partecipano al rapporto negoziale.

Segnalazione del prof. Stefano Ambrosini (che ne sta curando il commento)

La decisione della Corte di cassazione