Cassazione, Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19267. Pres. Terrusi. Rel. D'Orazio.
Valutazione del merito creditizio – Diligenza professionale – Clausola generale – Finanziamenti assistiti da garanzia pubblica – Posizione fiscale del richiedente – Documentazione fiscale – Obbligo di acquisizione – Esclusione di automatismi – Bilanci e dichiarazioni fiscali – Corrispondenza dei dati – Rilevanza – Discrasie contabili – Maggior scrupolo valutativo
La valutazione della diligenza professionale dell’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. costituisce un giudizio di diritto, in quanto implica l’applicazione di una clausola generale il cui contenuto deve essere integrato alla luce degli standard normativi e professionali vigenti nel settore creditizio.
Nella valutazione del merito creditizio ai fini della concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, la posizione fiscale e previdenziale dell’impresa richiedente costituisce elemento rilevante dell’istruttoria e deve essere considerata secondo gli standard professionali propri dell’attività di concessione del credito.
Non può affermarsi in via generale che l’intermediario finanziario sia sempre esonerato dall’acquisizione del certificato dei carichi tributari pendenti e del DURC qualora i dati risultanti dai bilanci corrispondano a quelli riportati nelle dichiarazioni dei redditi dell’impresa richiedente il finanziamento.
La coincidenza tra i dati risultanti dai bilanci e quelli riportati nelle dichiarazioni dei redditi non costituisce elemento idoneo, di per sé, a escludere la necessità di ulteriori verifiche istruttorie, trattandosi di una conseguenza fisiologica del principio di derivazione fiscale.
La presenza di discrasie, anomalie o elementi suscettibili di incidere sull’affidabilità della documentazione prodotta dall’impresa richiedente impone all’intermediario finanziario un più rigoroso approfondimento istruttorio ai fini della corretta valutazione del merito creditizio.
Finanziamenti garantiti dallo Stato – Valutazione del rischio – Standard professionali
Nella concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, l’intermediario è tenuto ad operare secondo gli standard professionali elaborati dalla normativa unionale, dagli orientamenti EBA e dalla disciplina di vigilanza della Banca d’Italia, acquisendo le informazioni necessarie per un’adeguata valutazione del rischio di credito.
Segnalazione del prof. Stefano Ambrosini (che ne sta curando il commento)
La decisione della Corte di cassazione
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