Cassazione, Sez. I civile, 09 luglio 2026, n. 22960. Pres. Ferro. Rel. Farolfi.
Concordato Preventivo – Formulazione del giudizio di ammissibilità - Apertura della procedura – Scrutinio di legalità sostanziale – Necessità
Nel concordato preventivo regolato dal nuovo Codice, il tribunale esercita il medesimo tipo di vaglio giudiziale, tanto nella fase di ammissione, quanto nelle fasi eventuali di revoca e di omologazione del concordato, per cui in sede di apertura della procedura, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi - oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano - al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato (Cass., sez. 1, n. 9605 del 15/04/2026).
Concordato Preventivo – Valore di liquidazione – Determinazione – Necessità ai fini del giudizio di ammissibilità – Sussistenza – Funzione informativa dei creditori
La previsione dell’art. 87 CCII (sul contenuto necessario del piano di concordato), ed in particolare, la lett. c) di tale disposizione, a tenore del quale il piano deve contenere l’indicazione, fra l’altro, del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, conduce a ritenere che la determinazione di detto valore - fin dalle battute introduttive della procedura - condiziona la stessa ammissibilità della proposta concordataria, che impone la verifica del rispetto delle regole e dei dettami previsti per la costruzione del piano e della proposta dagli art. 84, comma 6, CCII, 85, comma 3, CCII e 87, comma 3, CCII. Detta indicazione, peraltro, assolve anche ad una evidente funzione informativa, assicurando la trasparenza della proposta e consentendo ai creditori – nel confronto conciso ma di immediata evidenza che detto elemento consente rispetto all’alternativa liquidatoria – di esprimere il proprio voto in modo informato e consapevole
Concordato Preventivo – Valore di liquidazione – Determinazione – Offerta di acquisto del terzo – Rilevanza
In ipotesi di concordato preventivo in continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto.
Segnalazione e abstract dell’avv. Astorre Mancini
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