Tribunale di Brescia, 14 luglio 2026, n. 0. Pres. Perilli. Rel. Pernigotto.
Composizione negoziata - Misure protettive e cautelari - Buona fede e correttezza dell'imprenditore - Presupposto di concessione - Verifica giudiziale
Nel procedimento previsto dall'art. 19 CCII la verifica del rispetto, da parte dell'imprenditore, dei doveri di buona fede e correttezza costituisce un autonomo presupposto per la conferma delle misure protettive e la concessione di quelle cautelari, dovendo il giudice accertare, prima ancora della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, che il debitore abbia adempiuto agli obblighi informativi imposti dagli artt. 4 e 16 CCII.
Composizione negoziata - Valore di liquidazione - Completezza dell'informazione - Azioni di responsabilità - Garanzie pubbliche - Omessa considerazione - Incompletezza del patrimonio informativo
Ai fini della valutazione della buona fede informativa dell'imprenditore nella composizione negoziata, la rappresentazione del valore di liquidazione deve comprendere tutte le componenti dell'alternativa liquidatoria, incluse le probabili utilità derivanti dalle azioni di responsabilità esperibili e dalle ulteriori poste patrimoniali suscettibili di incrementare la soddisfazione dei creditori; la loro omissione rende incompleto il patrimonio informativo posto a disposizione dell'esperto, dei creditori e del giudice.
Composizione negoziata - Buona fede informativa - Atti in frode - Contestazioni dei creditori - Onere di specifica contestazione - Mancato assolvimento
Nel procedimento di cui all'art. 19 CCII, la presenza di contestazioni specifiche e documentate circa il compimento di atti in frode impone all'imprenditore di fornire puntuali chiarimenti; la mera contestazione generica delle allegazioni dei creditori è incompatibile con i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza richiesti per beneficiare delle misure protettive.
Abstract:
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